La sentenza del TAR Liguria sul Porto [II]

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Credo che la cittadinanza tutta abbia il sacrosanto diritto di conoscere bene la questione riguardante la sentenza del TAR di ieri.
Evito di fare commenti su discorsi del tipo “Ha vinto la città di Imperia e ha perso la sinistra” perché mi pare che in ballo ci fossero altri attori e trovo veramente triste leggere le solite cose da dare in pasto al popolino per fargli credere ciò che si vuole.
Poi con un click leggi che “il Comune ha perso” e ti fai venire il mal di testa per niente. Cerchiamo di guardare oltre e vediamo se saranno chiariti alcuni punti “tecnici”.
Oggi, dopo la decisione del TAR che, come simpaticamente titola il Secolo XIX “cancella Lunghi“, l’amministrazione comunale, con un comunicato stampa, afferma che “il Tar ha scritto a chiare lettere che i funzionari comunali devono attenersi alle direttive espresse dal Consiglio comunale e non possono decidere autonomamente, così come è stato chiaramente fatto in questa circostanza“.
Dunque l’ingegner Lunghi avrebbe sbagliato e si parla già di dimissioni, spostamenti e traslochi.
Eppure il consigliere comunale di FLI, Giuseppe Fossati, che ha esperienza da vendere anche come avvocato, lo scorso 23 gennaio in una sua nota dichiarava:

[...] Orbene, sia chiaro che FLI ritiene che i provvedimenti dirigenziali, specie quelli così delicati, debbano, come prevede la legge, essere adottati ‘in solitaria’ e non sollecitati, caldeggiati, ostacolati o ritardati da alcuno. Il Dirigente deve essere indipendente dai ‘desiderata’ del politico di turno e deve solo rispettare la legge, atteso che la legge gli conferisce tale prerogativa e gli assegna le relative responsabilità. Stando così le cose, se l’Ing.Lunghi, persona certamente seria, moderata e competente, ha ritenuto che vi fossero i presupposti per dichiarare la decadenza della concessione era tenuto a farlo e, dirò di più, era tenuto a farlo ‘in solitaria’ [...]

C’è qualcosa che non quadra e mi piacerebbe sapere chi ha ragione.
Come se non bastasse – e prendo ancora a esempio l’Avv. Fossati – nella sua nota di ieri, commentando la sentenza, ha dichiarato che alcuni passaggi della stessa lo hanno lasciato “perplesso” e, da quanto si capisce, gli sembrano un po’ originali le motivazioni del TAR:

[...] Si tratta di una tesi interessante che, credo, farà giurisprudenza per la sua assoluta novità e, da cultore del diritto, sarà per me illuminante approfondire nei prossimi giorni quale sia stata la difesa del Comune di Imperia nel procedimento in questione, brillante ed efficace sin dalle fasi cautelari nel difendere il provvedimento del proprio dirigente [...]

Lo stesso, più o meno, scrivono i componenti del gruppo consigliare del PD:

[...] Per quanto riguarda le argomentazioni della sentenza, pur rispettando come sempre le decisioni della magistratura, ci riserviamo di effettuare tutti gli approfondimenti necessari a comprendere alcune apparenti discrasie e imprecisioni. Questo allo scopo di cogliere appieno tutte le sfumature giuridiche e giurisprudenziali che ne potranno derivare e di meglio comprendere attraverso quali strumenti e con quali modalità l’Amministrazione Comunale si è presentata in giudizio a difendere il suo operato [...]

Insomma, mi pare di capire che il TAR si sia basato anche su una probabile relazione che il Comune ha redatto per chiarire la questione. Perché il TAR è sì imparziale, ma per conoscere dettagliatamente le procedure amministrative del Comune e quindi giudicare, ha bisogno di documentarsi.
Forse anche a Giuseppe Fossati e ai consiglieri del PD farebbe piacere sapere se è così e che tipo di documentazione è stata consegnata al TAR.
E se qualcuno di loro, una volta saputo, vorrà rendere edotti anche il sottoscritto e i lettori del mio blog, gliene sarò grato a nome di tutti.

Scritto da Angelo Amoretti

5 marzo, 2011 alle 18:47